TARI - Tassa sui Rifiuti 2016

Informazioni sulla TARI 2016
A decorrere dal 1/1/2014 la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha soppresso il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e istituito l’imposta unica comunale (IUC) stabilendo che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
CHI DEVE PAGARLA
Tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che possiedono/occupano/detengono locali o aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
COME SI CALCOLA
Il tributo si calcola moltiplicando i metri quadrati dei locali ed aree occupati per una tariffa al mq.
Le tariffe sono determinate tenendo conto della maggiore o minore quantità e qualità di rifiuti prodotti per unità di superficie.
Al totale del tributo di parte comunale viene applicata l’addizionale del 5% a favore della Provincia per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, non è più dovuta, invece, la Maggiorazione di 30 centesimi a metro quadro a favore dello Stato applicata nell’anno 2013.
SUPERFICIE IMPONIBILE
Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs 507/1993) e TARES, fino a quando non saranno rese disponibili ai Comuni le superfici catastali degli immobili.
Le superfici sono misurate per i locali al netto dei muri e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stessi al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA
Scarica il Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 31 del 14/04/2014
DICHIARAZIONE INIZIALE O DI VARIAZIONE
- quando si prende la residenza o il domicilio in un Comune
- quando si cambia la residenza o il domicilio all’interno del Comune
- quando si inizia un’attività che presupponga l’utilizzo di locali all’interno del Comune
- quando si trasferisca l’attività all’interno del Comune
- quando varia la metratura dei locali occupati o tenuti a disposizione
- quando cambia la destinazione d’uso dell’immobile o dei locali utilizzati (es. da abitazione ad uffici)
- quando si tiene a disposizione un immobile per uso stagionale
presentazione della dichiarazione : entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’evento
decorrenza: dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tassa producono effetti dal 1’giorno del bimestre solare successivo all’evento. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tassa.
DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE
- quando si emigra dal Comune di residenza o di domicilio (es.: si disdice contratto di affitto dei locali, si vende l’immobile in cui si ha la residenza e ci si trasferisce altrove, si cessa l’attività nel Comune)
- quando un immobile è privo di mobilio e privo di allacciamenti alle utenze
presentazione della dichiarazione: entro il 20 gennaio successivo all’evento
Decorrenza: la cessazione nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all’abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è terminata l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree debitamente accertata.
In caso di mancata o tardiva denuncia di cessazione l’obbligazione non si protrae quando:
- il contribuente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la locazione dei locali e delle aree oltre alla data indicata;
- in caso di carenza di tale dimostrazione provi il sorgere di un’altra obbligazione tributaria, a
seguito di denuncia di altro contribuente per gli stessi locali o aree o a seguito di azione di recupero dell’Ufficio Tributi.
VOLTURE (solo nell’ambito della famiglia)
- Quando si vuole cambiare intestatario della tassa a seguito di decesso o trasferimento del precedente
Presentazione della dichiarazione: entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’evento
Decorrenza: dal 1’ gennaio dell’anno successivo
MODULISTICA
Cliccando QUI, trovi tutta la modulistica da compilare
TARIFFE TARI
Le tariffe sono state approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 del 20/04/2016, a copertura integrale dei costi previsti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani:
DESCRIZIONE | TARIFFA AL MQ |
Abitazioni tariffa intera | € 1,79 |
Abitazioni con riduzione 25% per unico occupante | € 1,34 |
Abitazioni con riduzione 15% case a disposizione | € 1,51 |
Abitazioni con riduzione 25% residenti estero | € 1,34 |
Abitazioni con riduzione 80% fuori zona raccolta | € 0,36 |
Alberghi, case di riposo, agriturismi, ecc. | € 4,14 |
Ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, bar, ecc. | € 8,21 |
Att.stagionali vendita alimenti e bevande in chioschi | € 5,74 |
Negozi di generi alimentari, supermercati, ecc. | € 6,39 |
Negozi di ortofrutta, fiori e piante, pescherie | € 10,58 |
Negozi di vendita beni durevoli, rivendita di giornali | € 4,75 |
Att.artig.tipo botteghe: parrucchieri, falegnami, ecc. | € 4,00 |
Stabilimenti industriali e artigianali, attività ingrosso | € 3,92 |
Sale da ballo, discoteche, sale giochi, ecc. | € 4,95 |
Uffici, banche, ag.viaggio, ambulatori, palestre, ecc. | € 4,48 |
Enti pubblici non econ., caserme, associazioni, ecc. | € 1,70 |
Aree dei distributori di carburante, campeggi, ecc. | € 1,55 |
NB: Le tariffe relative alle abitazioni sono soggette ad una riduzione del 20% nel caso in cui gli occupanti del nucleo famigliare abbiano aderito al compostaggio domestico con conseguente rinuncia al servizio di raccolta dei rifiuti organici.
SCADENZE PER IL VERSAMENTO TARI 2016
- 1’ rata 06/06/2016
- 2’ rata 05/09/2016
- 3’ rata 07/11/2016
- unica soluzione 16/06/2016
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Le modalità di versamento sono indicate nell’avviso di pagamento in spedizione in questi giorni
Aggiornato al 9 Maggio 2016